Descrizione
IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 50 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 8 D.L. 20/02/2017, n.
14, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, con riferimento al potere del
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emanare Ordinanze, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell'ambiente o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
ACCERTATO che sono sempre più ricorrenti eventi naturali che per intensità o per durata,
determinano danni al sistema dei servizi essenziali, alla viabilità, al patrimonio edilizio
privato e pubblico e ai beni dei cittadini, con notevoli costi a carico dello Stato a causa
anche della caduta di piante;
RILEVATO che, nonostante l’attività di informazione e prevenzione, presso alcuni luoghi
del territorio permangono situazioni di trascuratezza delle aree prospicienti la viabilità
pubblica;
RICONOSCIUTA la necessità di mantenere la regolare visibilità e viabilità delle strade ivi
compresi i marciapiedi per salvaguardare la sicurezza pubblica;
VISTE le norme di manutenzione delle strade previste dal CdS (D.Lgs 30/04/1992 n. 285),
le prescrizioni sul taglio della vegetazione e delle piante (art. 52 e 55 del DPR 11/07/1980
n. 753), l’art. 29 del CdS (D.Lgs 30/04/1992 n. 285), che stabilisce l’obbligo dei proprietari
dei fondi al taglio delle siepi e delle piante affinché le stesse non restringano la sede
stradale, l’articolo 50 della L.R. 31/2008 e il Regolamento Regionale n° 5/2007;
VERIFICATA la possibile pericolosità di piante d’alto fusto poste in fregio alle seguenti
strade ed il restringimento di carreggiata determinato da rovi e arbusti infestanti
provenienti dai fondi di proprietà privata:
via Olera: dall’incrocio con via Fornaci fino all’incrocio con via Lacca;
via Lacca: dall’incrocio con via Olera fino all’abitato della frazione Olera;
via Bracc: dal bivio per Olera fino alla piazza di Monte di Nese;
strada per Brumano dalla località Tresca in poi
RITENUTO al fine di evitare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, di dover disporre
con la massima urgenza la messa in sicurezza dei luoghi, eventualmente anche mediante
taglio parziale o totale delle piante stesse e della vegetazione infestate proveniente dai
fondi privati confinanti con la strada;
VISTO l’approssimarsi della stagione die temporali accompagnati da forti raffiche di vento;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sulle Leggi degli Ordinamenti degli Enti Locali”;
O R D I N A
Ai proprietari frontisti dei fondi affaccianti lungo le predette strade:
1) un immediato intervento di verifica delle aree di proprietà e con messa in sicurezza dei
luoghi, comunque non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della presente, eventualmente
anche mediante taglio parziale o totale delle piante ammalorate e/o instabili entro la
fascia di sicurezza definita dal vigente Codice della strada;
2) un immediato intervento di pulizia dei cigli stradali di proprietà privata, comunque non
oltre 20 giorni dalla pubblicazione della presente, da rovi, arbusti ed essenze
provenienti dai suoli privati e sporgenti sulla strada pubblica, al fine di evitarne il
restringimento; Il taglio dovrà essere eseguito con costanza nel corso dell’anno al fine
di garantire la corretta regolazione ed evitare l’invasione del suolo pubblico o di uso
pubblico con relativo restringimento della carreggiata.
Si informa sin d’ora che questa Amministrazione Comunale si ritiene comunque mallevata
da eventuali danni a persone e/o cose dovessero accadere in dipendenza di quanto sopra.
Per il taglio delle piante deve essere preventivamente depositata la “Denuncia Taglio
Boschi” recandosi: o presso la Comunità Montana Valle Seriana o la Forestale di Colzate,
presentandosi con il numero di codice fiscale e con il numero di mappa dei terreni
interessati dal taglio.
AVVERTE che
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento per la tutela della
sicurezza, del decoro e dell’ordine pubblico, salve sanzioni stabilite da disposizioni
sovraordinate, con particolare riferimento a quelle previste dal codice della strada.
Per la parte relativa alla pulizia dei cigli l’esecuzione dei lavori in danno alla proprietà.
Ai sensi dall'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i. il presente provvedimento,
può essere impugnato avanti il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del D.P.R. n. 1199/71, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione del presente atto.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della
presente ordinanza per la quale trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs. n. 285
del 30/04/1992, “Nuovo Codice della Strada”;
Al Messo comunale la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del
Comune nonché nei modi consueti di diffusione.
INVIA
la presente a:
- Area VI - Comando di Polizia Locale
- Area IV-LL.PP e Patrimonio e V-Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP
- Messo Comunale
Dalla Residenza Municipale, lì 13 maggio 2024
IL SINDACO
Camillo Bertocchi