Per prima cosa l’utente interessato deve fermarsi e, se necessario, prestare le prime cure alle persone che, eventualmente, hanno riportato lesioni nel sinistro.
L’omessa fermata e l’omesso soccorso comportano infatti sanzioni di tipo penale e amministrativo, così come previsto dall’art. 189 del vigente Codice della Strada.
Successivamente, l’utente dovrà:
L’interessato può richiedere agli organi di Polizia che hanno rilevato l’incidente, le informazioni acquisite relativamente alle modalità in cui si è verificato, alla residenza e al domicilio delle parti coinvolte, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di identificazione di questi ultimi (art. 12 C.d.S.). Può richiedere altresì la copia degli atti redatti dalla pattuglia intervenuta per il rilievo. Il rilascio degli atti è subordinato al pagamento dei seguenti importi: copia rapporto di incidente stradale: € 31,76 comprensivo di fotografie fotocopiate in bianco e nero su formato A4 stampa a colori di fotografie su formato A4: € 2,12 Per i sinistri stradali con soli danni alle cose, è possibile ottenere copia del rapporto di incidente decorsi trenta giorni dal sinistro stesso.
In caso di incidente stradale con danni di lieve entità ai veicoli o alle cose, è possibile servirsi del modulo CID (constatazione amichevole) che prevede tempi di liquidazione rapidi.
La Convenzione Indennizzo Diretto è quella procedura stabilita d’intesa fra tutte le maggiori Compagnie assicuratrici che consente all’automobilista di essere risarcito, a certe condizioni, direttamente dalla propria Compagnia anziché da quella della controparte, sempre che entrambi i conducenti abbiano compilato e sottoscritto il modulo.
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e ogni conducente deve trattenerne due copie: una per sé e una per la propria assicurazione.
Tutte le copie devono essere identiche, quindi evitare correzioni dopo la compilazione.
Il modulo deve essere consegnato alla propria Compagnia assicuratrice entro tre giorni dall’evento.