Esclusione dal pagamento per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e assimilate e relative pertinenze dai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali di godimento ad eccezione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze.
Definizione di abitazione principale: si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (entrambe le condizioni - dimora abituale e residenza anagrafica – devono essere presenti).
Definizione di pertinenze dell'abitazione principale:si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con regolamento comunale sono le seguenti:
- l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
- l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l’abitazione non risulti locata o data in comodato d’uso. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
Sono altresì definite abitazioni principali dalla normativa vigente:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.