L'albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare. È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di appello in occasione dei processi. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.
Albo dei Giudici popolari
Cos'è
A chi si rivolge
I cittadini che desiderano far parte dell'Albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.
I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- possesso del titolo di studio di licenza media per le Corti d'Assise e di diploma di istruzione superiore per le Corti d'Assise di appello;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Art. 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Come accedere al servizio
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.
Gli organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
Le domande si presentano, tra il 1 maggio e il 31 luglio degli anni dispari.
L'iscrizione agli elenchi è permanente.
L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.
La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'Art. 12 Legge 287/51.
Cosa serve
Il cittadino deve presentare un documento d'identità in corso di validità e la fotocopia del titolo di studio richiesto.
Costi
Il servizio è gratuito.
Tempi e scadenze
La procedura si conclude in pochi minuti.