Possono autocertificare i sottodescritti stati, qualità personali e fatti i cittadini italiani e dell’Unione Europea.
Per gli extracomunitari valgono le regole stabilite dall’art. 3 del DPR n. 445/2000.
L’interessato può ritirare presso l’Ufficio Servizi Demografici l’apposito modello oppure scaricarlo direttamente dal sito internet.
L’art. 46 del DPR n. 445/2000 prevede che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
L’autocertificazione non è soggetta ad imposta di bollo.
Le istanza e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
Le autocertificazioni possono essere cumulative e non necessitano di autenticazione della firma.
Le autocertificazioni che contengono informazioni non modificabili nel tempo (es. nascita, morte, titoli di studio) hanno validità illimitata. Le altre hanno validità di sei mesi e possono essere utilizzate oltre il termine di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nella dichiarazione non hanno subito variazioni.
Nessuno.
DPR n. 445 del 28/12/2000