L'attività consiste nella raccolta di scommesse su competizioni sportive e su altri eventi. E' possibile organizzare scommesse su qualsiasi evento ad eccezione di quanto contenuto nella tabella dei giochi proibiti, che va esposta al pubblico all’interno del locale.
AVVISO IMPORTANTE
Per gli effetti di quanto disposto dalla delibera di C.C. n. 16 del 12/04/2012, ai fine di tutelare la salute dei minori, non sono consentite aperture di sale giochi con specializzazione o attività prevalente in macchine o intrattenimenti a vincita di denaro o premi, le sale da bingo, le sale con videopoker e similari, nel raggio di 500 mt, misurato dal perimetro della recinzione, di scuole di qualsiasi ordine e grado e luoghi per l’educazione e/o l’aggregazione e/o lo svago di minori in particolare nei pressi di tutte le scuole primarie, secondarie di I e II grado e tutti gli Oratori presenti nel territorio comunale, nella Biblioteca e parco Montecchio.
La competenza al rilascio della licenza è del Questore.
Se nella sala scommesse si intende allestire anche un bar o un ristorante, lo stesso non potrà avere una superficie superiore a un quarto della superficie complessiva della sala.
Per l'apertura del bar o del ristorante annesso alla sala scommesse è necessario presentare la documentazione indicata alla pagina somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altre attività.
Si ricorda che per superficie di somministrazione si intende l'area coperta dove si svolge l'attività di somministrazione e vendita, esclusi i locali di servizio, di deposito e gli uffici o secondo le disposizioni regionali. Non costituiscono superficie di somministrazione le aree occupate da sale da gioco, sale da biliardo, sale destinate a funzioni di trattenimento e svago, e simili.
Il titolare dell'attività deve essere in possesso della disponibilità dei locali per l'esercizio dell'attività stessa, con apposito contratto / Il titolare dell'attività non deve necessariamente essere in possesso della disponibilità dei locali (secondo le singole disposizioni regionali)
Il locale deve essere conforme alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie e deve possedere il requisito della sorvegliabilità, così come stabilito dal D.M. 564/1992 Il requisito della sorvegliabilità è rispettato quando tutti gli accessi del locale affacciano direttamente sulla pubblica via.
I decreti ministeriali n. 564/1992 e 534/1994 stabiliscono i seguenti criteri di sorvegliabilità per gli esercizi pubblici:
- sorvegliabilità esterna:
le porte e gli altri ingressi del locale e delle aree adibite, anche temporaneamente, alla somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
- locali parzialmente interrati:
gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
- locali posti ad un livello superiore al piano stradale:
gli accessi devono essere visibili dall'esterno per permettere la verifica da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Durante l'orario di apertura dell'esercizio, non ci possono essere impedimenti all'ingresso e all'uscita dei locali; le porte di accesso devono essere costruite in modo da consentire sempre l'apertura esterna;
- sorvegliabilità interna:
le suddivisioni interne del locale, esclusi i servizi igienici ed i vani chiusi al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature o da altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso.
Eventuali vani interni, chiusi al pubblico, devono essere indicati al momento della richiesta di autorizzazione e non può essere impedito l'accesso all'autorità di pubblica sicurezza.
L'identificabilità degli accessi, dei vani interni chiusi al pubblico e delle vie d'uscita deve essere assicurata con targhe e/o indicazioni luminose.