Il decreto-legge n.223/2006 ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie. Ogni esercizio commerciale deve avere un codice identificativo univoco, assegnato dal Ministero della salute a seguito di comunicazione da parte del titolare dell’esercizio commerciale. Il Ministero pubblica periodicamente sul proprio sito l’elenco aggiornato dei punti vendita. Possono essere venduti farmaci da banco o di automedicazione e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica La Regione Lombardia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/3271 del 04/10/2006 ha dato precise indicazioni inerenti la materia indicando nelle A.T.S. gli organi preposti alla farmacovigilanza.
Laurea in farmacia Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere i requisiti morali e professionali per il commercio di alimenti, salvo che nell'esercizio vengano venduti esclusivamente farmaci.
Modalità di esercizio
I farmaci da banco o di automedicazione e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica possono essere venduti in un qualsiasi esercizio commerciale purchè sia rispettato l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in esso vi sia un apposito reparto e che la vendita sia sempre assistita da uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Nell'esercizio della sua funzione il farmacista deve indossare il camice bianco e il distintivo professionale. Il reparto deve avere una superficie idonea e funzionale al servizio; deve essere separato dalla restante parte dell'esercizio commerciale, tramite parete o vetrata, e deve risultare inaccessibile nei periodi in cui il farmacista è assente. Il reparto deve essere dotato di apposito registratore fiscale, di installazioni e di attrezzature idonee, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Il reparto deve essere segnalato con modalità appropriate e comunque diverse da quelle richieste per le farmacie (cioè, per esempio, non con la croce verde). L'affido di reparto avviene previo contratto scritto che ne definisce le caratteristiche e la durata e deve essere inviato al Comune, alla CCIAA, all'Ufficio Iva.
Le Procedure da seguire per iniziare, variare e cessare l'attività di vendita al pubblico di farmaci sono descritte nel sito del Ministero della salute nella sezione Tracciabilità del farmaco.