Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autocarri, ecc.), motocicli, biciclette, veicoli a trazione animale o rimorchi (p. es. roulotte), dietro corrispettivo.
L’inizio dell’attività di noleggio senza conducente di veicoli è soggetto alla presentazione di S.C.I.A al comune dove si trova la sede legale dell’impresa, nonché ai comuni nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa (sede commerciale o amministrativa, rimessa dei veicoli, ecc.), a norma del D.P.R. n. 481/2001.
Nella S.C.I.A l’interessato deve indicare quali sono i locali adibiti all’attività, precisando se siano adibiti a sede legale, sede commerciale o amministrativa ovvero ad autorimessa. In quest’ultimo caso deve inoltre dichiarare se ha già chiesto o ottenuto il certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, necessario per le rimesse private con capienza superiore a 9 autoveicoli.
La Prefettura riceve dal Comune copia della S.C.I.A. Nei successivi 60 giorni, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività a chi abbia riportato condanna per uno dei delitti previsti dall’art. 11, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento può essere adottato anche successivamente, e in qualsiasi caso, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Le autorimesse private con capienza superiore a 9 autoveicoli sono incluse al n. 92 dell’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, approvato con D.M. 16.2.1982. In questo caso, il titolare dell’attività è tenuto agli adempimenti necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (D.P.R. 12.1.1998, n. 37).
Per presentare la SCIA entrare nella pagina riferita allo Sportello Unico per Le Attività Produttive (SUAP) ed utilizzare la modulistica proposta dalla Camera di Commercio nel sito www.impresainungiorno.gov.it. Nella modulistica si dovranno autocertificare il possesso dei requisiti morali, del titolare e dei soci, autocertificare la compatibilità ambientale riferita all’autorimessa .
Si richiede di integrare la scia con la seguente documentazione via telematica:
Per i sub ingressi si dovranno autocertificare il possesso dei requisiti morali, del titolare e dei soci, autocertificare la compatibilità ambientale riferita all’autorimessa .
Se trattasi di semplice sub ingresso senza una modifica sostanziale dei locali, non sarà necessario allegare la planimetria e l’asseverazione del tecnico per l’inizio attività, il SUAP tuttavia, se riterrà opportuno, potrà richiedere eventuale documentazione integrativa qualora non fosse depositata agli atti del Comune .
Cessazione dell'attività:
E’ sufficiente compilare la comunicazione di cessazione attività attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, allegando una fotocopia della carta di identità del dichiarante.
L’Ufficio Commercio/P.A. provvederà al controllo di avvenuta ricezione ed alla verifica a campione delle comunicazioni pervenute, in particolare verifica dati anagrafici e d’impresa – requisiti soggettivi morali e/o professionali – possesso dell’agibilità dei locali – requisiti igienico sanitari per locali, trasmetterà le SCIA agli organi preposti nei casi previsti dalla legge o laddove ne fosse riscontrata la necessità.
SPESE PER PROCEDIMENTO SCIA
Ai sensi e per gi effetti della deliberazione di G.C. n. 07 del 10/01/2013, sono state determinate le seguenti spese a carico degli utenti all’atto della presentazione di tutti i tipi di SCIA:
Euro 40,08 .