L'installazione di apparecchi per il gioco lecito (o videogiochi) è consentita nei locali dei negozi di vicinato, nei bar e nei supermercati previa presentazione di una denuncia di inizio attività per l’installazione di apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici all’interno di pubblici esercizi., allegando i nullaosta per la messa in esercizio (ai sensi dell’art. 38, comma 5 della legge 23/12/2000, n. 388 e successive modificazioni per apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. A del T.U.L.P.S.) Non ne è consentita l'installazione nell'ambito di attività artigianali.
Elenco degli esercizi dove è possibile installare apparecchi.
- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
- stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S..
- attività di spettacolo viaggiante come autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.
- esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell’articolo 86 del TULPS.