L'installazione, l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, l'aggiunta di nuovi prodotti petroliferi, la ristrutturazione totale dell'impianto, la trasformazione in impianto non assistito, la sospensione temporanea dell'esercizio sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di conformità dell'impianto alla programmazione regionale, alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, altresì, alla verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24/04/2006 n. 7 e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche ed integrazioni.
L'autorizzazione è, infine, subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.
Prima della richiesta di autorizzazione commerciale è, pertanto, necessario aver adempiuto agli obblighi in materia edilizia e paesistica.
Ogni modifica diversa da quelle indicate è soggetta a comunicazione da trasmettere al comune territorialmente competente.
Il richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per auto trazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto diciotto anni;
b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell’Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell’Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
2. L’autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che:
a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla L. 575/1965, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell’attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 2, lettera b), permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività di distribuzione carburanti.
Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, prima della messa in esercizio, i nuovi impianti devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal Comune. In attesa del collaudo, su richiesta del titolare, il comune può autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 60 giorni. Alla richiesta di esercizio provvisorio va allegata la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 3 del DPR 37 del 12.01.1998.
Modalita di esercizio
Gli orari, le ferie, le aperture domenicali e festive, e le attività economiche accessorie sono regolamentate dalla d.g.r. 21 ottobre 2009, n. 8/10359.