L’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 considera:
Le procedure del collaudo statico previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 per le opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso e per le strutture metalliche, possono essere applicate anche alle altre tecnologie costruttive. Le nuove norme tecniche per le costruzioni (Decreto Ministeriale 14/01/2008) chiariscono infatti che devono essere collaudate tutte le opere che svolgono funzione portante. Anche il Consiglio Superiore dei lavori pubblici è concorde: con il Parere Ministeriale 14/12/2010, n. 155/2010 ha infatti dichiarato che le procedure previste dall’articolo 7 della Legge 05/11/1971, n. 1086/71 e dall'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 possono essere adottate anche per le strutture realizzate con qualsiasi altro materiale.
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica devono assicurare la perfetta stabilità e la sicurezza delle strutture e devono evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità (articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).
La costruzione e l'esecuzione delle opere devono avvenire sotto la direzione e in base ad un progetto esecutivo redatto da professionista abilitato, iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi su ordini e collegi professionali.
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera realizzate, mentre il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
Tutte le costruzioni dell'articolo 53, comma 1 devono essere sottoposte a collaudo statico (articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell'opera e che è iscritto all'Albo da almeno dieci anni.
Quando non esiste il committente e il costruttore esegue in proprio, quest’ultimo è obbligato a chiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
A strutture ultimate, entro sessanta giorni, il direttore dei lavori deve depositare presso lo Sportello Unico una relazione sull'adempimento degli obblighi (articolo 65, comma 1, comma 2 e comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380). La relazione deve contenere:
Alla presentazione della relazione lo Sportello Unico restituisce al direttore dei lavori una copia della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione insieme alla restante documentazione.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia al committente, dandone anche comunicazione allo Sportello Unico.
La denuncia di opere in c.a. e gli adempimenti conseguenti (fine lavori, collaudo) vanno presentati in formato digitale attraverso il portale di accesso dello sportello informatico disponibile all'indirizzo web www.alzanolombardo.cportal.it, con firma digitale dei liberi professionisti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle vigenti normative, regolarmente registrati e abilitati dall'apposita procedura messa a disposizione sul portale.
Con decorrenza dal 1° febbario 2019, la denuncia di opere in c.a. è assoggettata al rimborso per le spese di istruttoria e di controllo in materia di vigilanza sismica, ai sensi della L.R. n. 33/2015 e della d.G.R. n. X/5001-2016. Gli importi sono indicati nell'allegata tabella dei diritti di segreteria per le pratiche di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia [S.U.E.]
La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze digitali è disponibile on-line sul portale www.alzanolombardo.cportal.it
DENUNCIA DELLE OPERE:
Modulo principale:
- Denuncia di opere in cemento armato
Moduli accessori:
- Accettazione incarico collaudatore
- Nomina del collaudatore
- Ulteriori immobili oggetto dell'istanza
- Ricevuta di pagamento imposta di bollo
Allegati obbligatori:
- Progetto dell'opera
- Relazione illustrativa
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI:
Modulo principale:
- Comunicazione di fine lavori di opere in cemento armato
Moduli accessori:
- Ricevuta di pagamento imposta di bollo
Allegati obbligatori:
- Relazione a strutture ultimate
Ulteriori allegati (solo nei casi previsti):
- Documento d'identità del dichiarante
DEPOSITO CERTIFICATO DI COLLAUDO:
Modulo principale:
- Deposito del certificato di collaudo di opere in cemento armato
Moduli accessori:
- Ricevuta di pagamento imposta di bollo
Allegati obbligatori:
- Certificato di collaudo
Ulteriori allegati (solo nei casi previsti):
- Documento d'identità del dichiarante
Legge 05/11/1971, n. 1086
Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
Decreto Ministeriale 14/01/2008
Parere Ministeriale 14/12/2010, n. 155