Si informano i gentili contribuenti che le scadenze per il pagamento TASI sono le seguenti:
- la prima rata ACCONTO e il versamento in soluzione unica è da effettuarsi entro il 17 giugno 2019
- la seconda rata SALDO è da effettuarsi entro il 16 dicembre 2019.
Esclusione dal pagamento per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e assimilate e relative pertinenze dai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali di godimento ad eccezione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze.
Definizione di abitazione principale: si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (entrambe le condizioni - dimora abituale e residenza anagrafica – devono essere presenti).
Definizione di pertinenze dell'abitazione principale:si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con regolamento comunale sono le seguenti:
Sono altresì definite abitazioni principali dalla normativa vigente:
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2019 sono state deliberate le aliquote TASI per l’anno 2019 illustrate nella tabella di seguito indicata, confermate rispetto all'anno precedente.
TIPOLOGIA |
Aliquote TASI |
Abitazione principale e immobili assimilati (categorie catastali A1, A8 e A9) e pertinenze |
1,25 ‰ |
Detrazione abitazione principale (*) Detrazione spettante per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino a 25 anni – la detrazione non spetta più a decorrere dal compimento del 26° anno di età) e a condizione che essi abbiano la residenza presso l’unità immobiliare in questione, fino ad un massimo di 2 figli (fino a € 100,00). |
€ 50,00 a figlio (*) |
Beni merce |
2,50 ‰ |
Immobili di categoria catastale D con esclusione dei fabbricati rurali strumentali all’attività agricola accatastati nella categoria catastale D10 Se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stesso l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 %, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile del 70 %, salvo nei casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e nei casi di locazione finanziaria dove laTASI è dovuta da titolare del diritto di proprietà e di altri diritti reali di godimento. |
1,00 ‰ |
Per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (immobili di categoria C1, A10, aree fabbricabili, immobili di categoria A e C che sono locati o sfitti). |
AZZERATA |
ATTENZIONE DISPOSIZIONE VALIDA PER I FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D:
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 %, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
SALVO NEI CASI DI: