Si informano i gentili contribuenti che è possibile regolarizzare il versamento dell'IMU e della TASI non pagata entro un anno dalle scadenze tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
L'ufficio tributi si rende disponibile per la stampa del modello F24 precompilato relativo al ravvedimento operoso negli orari di apertura di al pubblico presso l'ufficio posto al secondo piano.
Il ravvedimento operoso permette al cittadino di sistemare la sua posizione contributiva applicando sanzioni ridotte rispetto a quelle derivanti da un accertamento effettuato d’ufficio.
Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 01/01/2017 anticipato al 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 133 e sono state introdotte rilevanti novità per quanto riguarda il ravvedimento operoso, riassunte nella tabella sottostante:
Termine temporale |
Sanzione |
Ravvedimento Sprint Nei primi 14 giorni dal termine previsto per il pagamento
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sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (es. per i primi 14 gg di ritardo la sanzione da applicare è pari al 1,40 % dell'imposta da versare (0,1 per 14 giorni) |
Ravvedimento Breve Dal 15° al 30° giorno dal termine previsto per il pagamento |
1/20 del minimo (1,5% dell'imposta da versare)
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Ravvedimento Medio Dal 31° fino al 90° giorno dal termine previsto per il pagamento |
1/18 del minimo (1,67% dell'imposta da versare)
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Ravvedimento Lungo Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’ anno in cui e' stata commessa la violazione |
1/8 del minimo (3,75% dell'imposta da versare)
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Sull'imposta da regolarizzare si calcolano gli interessi legali annui con maturazione giornaliera applicando il tasso legale dello 0,10 % a decorrere dal 01 gennaio 2017 e il tasso legale dello 0,30 % a decorrere dal 01 gennaio 2018
Il contribuente potrà effettuare il calcolo del ravvedimento operoso e stampare il modello F24 precompilato cliccando sul calcolatore IUC on line
Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:
2018: 0,30 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)
2017: 0,10 % annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 Dicembre 2016 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.291 del 14-12-2016)
Non aver effettuato il versamento della IUC nelle date previste dalla normativa:
- l'acconto IMU anno 2017 scaduto il 16 giugno 2017 e il saldo IMU anno 2017 scaduto il 18 dicembre 2017;
- l'acconto TASI anno 2017 scaduto il 16 giugno 2017 e il saldo TASI anno 2017 scaduto il 16 dicembre 2017.
Nessuna.
Nessuno.
Immediata.