TASI

TASI

Si informano i gentili contribuenti che le scadenze per il pagamento TASI sono le seguenti:

- la prima rata ACCONTO e il versamento in soluzione unica è da effettuarsi entro il 17 giugno 2019

- la seconda rata SALDO è da effettuarsi entro il 16 dicembre 2019.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – LEGGE DI STABILITA’ 2016 N. 208/2015

Esclusione dal pagamento per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e assimilate e relative pertinenze dai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali di godimento ad eccezione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

Definizione di abitazione principale: si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (entrambe le condizioni - dimora abituale e residenza anagrafica – devono essere presenti).

Definizione di pertinenze dell'abitazione principale:si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con regolamento comunale sono le seguenti:

  • l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
  • l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l’abitazione non risulti locata o data in comodato d’uso. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Sono altresì definite abitazioni principali dalla normativa vigente:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ALIQUOTE TASI

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2019 sono state deliberate le aliquote TASI per l’anno 2019 illustrate nella tabella di seguito indicata, confermate rispetto all'anno precedente.

 

TIPOLOGIA

Aliquote TASI

Abitazione principale e immobili assimilati (categorie catastali A1, A8 e A9) e pertinenze

1,25 ‰

Detrazione abitazione principale

(*) Detrazione spettante per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino a 25 anni – la detrazione non spetta più a decorrere dal compimento del 26° anno di età) e a condizione che essi abbiano la residenza presso l’unità immobiliare in questione, fino ad un massimo di 2 figli (fino a € 100,00).

€ 50,00 a figlio (*)

Beni merce

2,50 ‰

Immobili di categoria catastale D con esclusione dei fabbricati rurali strumentali all’attività agricola accatastati nella categoria catastale D10

Se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stesso l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 %, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile del 70 %, salvo nei casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e nei casi di locazione finanziaria dove laTASI è dovuta da titolare del diritto di proprietà e di altri diritti reali di godimento.

1,00 ‰

Per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (immobili di categoria C1, A10, aree fabbricabili, immobili di categoria A e C che sono locati o sfitti).

AZZERATA

 

 

PROPRIETARIO E CONDUTTORE AI FINI TASI

ATTENZIONE DISPOSIZIONE VALIDA PER I FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D:

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 %, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

SALVO NEI CASI DI:

  • Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
  •  Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario finanziario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Unità organizzative

Per info

Tempistica

Silenzio/assenso

Strumenti di tutela

Costo

Documentazione Necessaria

Documentazione associata

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