REQUISITI
La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale oppure dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
PROCEDURA
La dichiarazione di nascita può essere effettuata:
1. presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita
2. presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della casa di cura ove è avvenuta la nascita
3. presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori
TERMINI ENTRO CUI EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
Entro 10 giorni dalla nascita presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori. Il soggetto che rende la dichiarazione deve presentare l’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura ove è avvenuto l’evento e deve avere documento d’identità valido.
Entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della casa di cura ove è avvenuto il parto. In questo caso la Direzione Sanitaria trasmetterà la dichiarazione di nascita nel Comune richiesto dai genitori.
Dopo il decimo giorno dalla nascita la dichiarazione si effettua nel Comune di nascita o di residenza dei genitori, motivando le ragioni del ritardo per iscritto. Non ci sono penalità, tuttavia il ritardo verrà segnalato al Procuratore della Repubblica.
BAMBINO NATO MORTO O MORTO PRIMA DELLA DENUNCIA DI NASCITA
Se il bambino è nato morto o è morto prima della denuncia di nascita la stessa può essere resa solo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita.
DISPOSIZIONI SUL NOME E SUL COGNOME
Al bambino deve essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi fino ad un massimo di tre, che devono essere riportati in tutte le certificazioni di Anagrafe e Stato Civile.
E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente. E’ vietato anche imporre un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Il figlio legittimo assume il cognome del padre.
Al figlio naturale riconosciuto viene attribuito il cognome del genitore che lo riconosce al momento della nascita. Se il riconoscimento è effettuato da entrambi i genitori, egli assume il cognome del padre.
Al figlio naturale non riconosciuto viene attribuito il cognome e il nome dall’Ufficiale di Stato Civile che riceve la dichiarazione di nascita dai soggetti obbligati.