IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I – ANNO 2008
Delibera di C.C. n. 5 del 23/02/2007
SI EVIDENZIA CHE LE ALIQUOTE ICI COMUNALI PER L’ANNO 2008 SONO RIMASTE INVARIATE RISPETTO ALL’ANNO 2007
NOVITA' : DICHIARAZIONE ICI
E’ stato abolito l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI in quanto l’Agenzia del Territorio mette a disposizione del Comune i dati inerenti gli atti relativi a diritti sugli immobili.,alla trascrizione, iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari presentate su modello unico informatico (MUI).
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. (comma 53 - art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi dal comma 174 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296).
Permane dunque l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per tutti i soggetti interessati dalle seguenti variazioni avvenute nel corso dell’anno 2007:
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accatastamento di nuovo fabbricato;
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variazioni catastali;
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Inizio/cessazione cause di esenzione e riduzioni;
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Inizio/cessazione destinazione ad abitazione principale;
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Modifica della percentuale di destinazione ad abitazione principale;
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Variazione della destinazione di un terreno (da agricolo ad edificabile, da edificabile ad inedificabile);
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Gli immobili posseduti che sono stati oggetto di locazione finanziaria e concessioni sulle aree demaniali;
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Area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione di un fabbricato oppure diminuzione dell’area a seguito di parziale costruzione del fabbricato;
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Variazione del valore dell’area edificabile;
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Inizio lavori di ristrutturazione di immobili: area che diventa edificabile a seguito di demolizione (cessazione del fabbricato e iscrizione dell’area edificabile);
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Stipula nel corso dell’anno 2006 di un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.Lgs 504 del 1992, poiché in tal caso dal 1° gennaio 2007 si è avuta la variazione della soggettività passiva;
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I fabbricati interamente posseduti da imprese, classificabili nel gruppo catastale D, a cui sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
ALIQUOTE
6,75 per mille per tutti gli immobili ed aree edificabili
5,25 per mille per le abitazioni principali (dove il contribuente ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze intese come segue:
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garage o box o posto auto,soffitta, cantina, appartenenti alla categoria catastale C/2, C/6 e C/7. L’aliquota del 5,25 per mille spetta limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria.
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Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. La detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale; la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale potrà essere utilizzata sulla pertinenza.
4,00 per mille per gli immobili su cui vengano effettuati i seguenti interventi di ristrutturazione :
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recupero immobili dichiarati inagibili ed inabitabili
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recupero immobili interesse storico
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realizzazione autorimesse o posti auto oppure realizzazione sottotetti
Sono equiparate ad abitazione principale:
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Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
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Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
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Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (così come definite dall’art. 817 del Codice Civile);
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Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che non risultino locate;
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Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti), unicamente ai fine dell’applicazione dell’aliquota ridotta, con esclusione della detrazione prevista per l’abitazione principale. Tale riduzione di aliquota per abitazione principale spetta per una sola unità immobiliare (e per una sola eventuale pertinenza della stessa unità), oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota.
ATTENZIONE
Per la casistica di cui al punto E), i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita autocertificazione secondo il modello predisposto dall’Ufficio tributi secondo le seguenti tempistiche:
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entro la scadenza della prima rata I.C.I, per ogni anno di imposizione;
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se la concessione in comodato gratuito avviene dopo il pagamento della prima rata, la domanda dovrà essere presentata entro un mese dalla concessione.
CALCOLO BASE IMPONIBILE
Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile, data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:
1. fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5%) il coefficiente moltiplicatore previsto :
- 100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1)
- 140 per le categorie B
- 50 per le categorie A/10 e D
- 34 per la categoria C/1
2. Per le aree fabbricabili, la base imponibile si determina dal prezzo commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione. L’Amministrazione Comunale, nell’intento di perseguire i principi di equità contributiva, ha ritenuto di adottare con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2004, dei valori di mercato minimi, al di sotto dei quali il contribuente non potrà andare nelle determinazione della propria base imponibile ai fini I.C.I
MODALITA’ DI VERSAMENTO
1° rata acconto da versare entro il 16 giugno 2008. L’importo deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate dall’Amministrazione comunale e rapportata ai mesi di possesso dell’immobile nell’anno.
2° rata saldo da versare dal 1° al 16 dicembre 2008.
In ogni caso resta facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessiva dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2008.
Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 16541245 intestato a : COMUNE DI ALZANO LOMBARDO – ICI SERVIZIO DI TESORERIA – VIA MAZZINI N. 69 – 24022 ALZANO LOMBARDO presso:
ATTENZIONE: qualora un contribuente non avesse provveduto al versamento dell’imposta nei termini di Legge, entro un anno dal mancato versamento, può regolarizzare la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso nel seguente modo:
il contribuente dovrà pagare l’imposta dovuta così maggiorata:
a. degli interessi legali del 2,5 % (fino al 31/12/ 2007) e 3% (a decorrere dal 01/01/2008) annui dalla data di scadenza fino alla data in cui viene effettuato il versamento;
b. della sanzione pari al 3,75% se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di Legge o il 6% se il versamento viene effettuato dopo i trenta giorni ed entro un anno dalla scadenza del pagamento.